La Cassazione dichiara l'insolvenza definitiva della Banca Popolare di Vicenza: un punto fermo per la giustizia e un monito per il futuro

La sentenza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 20553/2025, pubblicata il 21 luglio 2025, ha segnato un momento cruciale nella vicenda della Banca Popolare di Vicenza (BPVi), confermando in via definitiva il suo stato di insolvenza. Questo pronunciamento ha non solo chiuso un lungo e complesso contenzioso civile e amministrativo relativo all'accertamento del passivo, ma ha anche posto le basi giuridiche indispensabili affinché la Procura della Repubblica di Vicenza possa riaprire le indagini penali per bancarotta fraudolenta nei confronti degli ex vertici dell'istituto. La decisione della Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall'ex presidente Giovanni Zonin, consolidando le precedenti affermazioni del Tribunale di Vicenza e della Corte d’Appello di Venezia.

Tribunale di Vicenza

Lo Stato di Dissesto Patrimoniale Irreversibile

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, al momento della liquidazione coatta amministrativa, disposta il 25 giugno 2017, la BPVi si trovava in una condizione di dissesto patrimoniale irreversibile. Nonostante il patrimonio netto fosse formalmente iscritto per oltre 2 miliardi di euro, un'accurata rettifica ha rivelato un valore negativo di 436 milioni. Questa cifra tiene conto delle gravi perdite accumulate e del significativo contributo pubblico di 2,4 miliardi di euro, erogato per facilitare la cessione dell'intero complesso aziendale a Intesa Sanpaolo.

La Corte ha escluso con fermezza la rilevanza delle attività fiscali differite (DTA), considerate incassabili in assenza di futuri profitti, che all'epoca erano puramente ipotetici. La sentenza ha sancito inequivocabilmente che la banca aveva già perso la sua continuità aziendale nel giugno 2017. Questa valutazione è stata ulteriormente avvalorata dalla Banca Centrale Europea, che all'epoca aveva dichiarato la banca in uno stato di "prossimità al dissesto".

La Rilevanza Penale della Pronuncia

La pronuncia della Cassazione assume una notevole rilevanza penale grazie a un principio giuridico fondamentale: il reato di bancarotta fraudolenta, disciplinato dall'articolo 216 del Regio Decreto 267/1942, richiede come condizione necessaria per l'avvio dell'azione penale l'accertamento definitivo dello stato di insolvenza. Fino a questo momento, proprio la mancanza di tale accertamento aveva rappresentato un ostacolo insormontabile per la magistratura inquirente, impedendo di procedere nei confronti di Zonin e degli altri ex amministratori. La sentenza della Cassazione ha ora cristallizzato questo presupposto fondamentale.

La dottrina giuridica e la stampa specializzata concordano nell'individuare i presupposti per configurare due principali ipotesi di reato: la bancarotta fraudolenta patrimoniale, legata alla distrazione o dissipazione del patrimonio della banca, e la bancarotta documentale, derivante dalla falsificazione dei bilanci.

Implicazioni Tecnico-Giuridiche della Decisione

Il contenuto della decisione della Cassazione è di grande importanza anche sotto il profilo tecnico-giuridico. La Corte ha rigettato con decisione tutte le eccezioni sollevate dalla difesa, comprese quelle relative a presunte violazioni del contraddittorio e a contestazioni sulla valutazione delle prove contabili. È stato ribadito con forza che il valore negativo del patrimonio non poteva in alcun modo essere compensato da poste considerate fittizie o non attualizzabili. La Corte ha inoltre validato pienamente l'impostazione seguita dai giudici di merito, i quali hanno correttamente considerato i contributi statali come parte integrante del "prezzo negativo" pagato per la cessione dell'istituto.

Diagramma che illustra la struttura di una banca popolare

Nuove Speranze per i Danneggiati

Per le oltre 120.000 persone che hanno subito danni, tra cui piccoli risparmiatori e azionisti, si apre ora una concreta possibilità di ottenere giustizia. Dopo anni di archiviazione di indagini e di procedure che hanno sfiorato la prescrizione, la riattivazione del fronte penale rappresenta un passo decisivo verso l'accertamento completo delle responsabilità in una delle crisi bancarie più gravi che l'Italia abbia affrontato nel XXI secolo.

L'opinione pubblica, in particolare nel Veneto, non ha dimenticato quanto accaduto. Molti si chiedono se otterranno giustizia, ma per i 28.000 ex risparmiatori di BPVi che avevano formalmente richiesto l'insinuazione al passivo dopo il default dell'ex Popolare, le prospettive non sono incoraggianti. I commissari liquidatori, Giustino Di Cecco, Claudio Ferrario e Francesco Schiavone Panni, hanno ripetutamente evidenziato nelle loro relazioni annuali sullo stato della liquidazione coatta amministrativa di BPVi che "non sono ravvisabili concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori" al di fuori di Intesa Sanpaolo e dello Stato.

Il destino della BPVi ha accomunato anche gli ex soci di Veneto Banca. Anche per loro, tra coloro che hanno avanzato richieste, non arriverà alcun risarcimento. Questa situazione è strettamente legata alla dichiarazione di insolvenza, per la quale, dal 2020, si attende ancora l'esito del ricorso presentato in Corte di Cassazione dalla difesa dell'ex presidente Gianni Zonin.

Il 9 gennaio 2019, il tribunale di Vicenza aveva dichiarato lo stato di insolvenza di BPVi. Tale sentenza fu appellata in Corte d’Appello a Venezia da Zonin, ma il reclamo fu rigettato il 2 settembre 2019. Ancora aperta rimane l'azione di responsabilità promossa dai tre commissari liquidatori nei confronti degli amministratori dell'ex Popolare, inclusi i membri del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Banche venete: il dramma dei 200mila risparmiatori - FarWest 30/05/2025

Il Ruolo del Decreto Legge 99/2017 e del Contratto di Cessione

La sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Sezione I civile, con relatore il Dott. Luca Marani, ha inteso dare continuità all'orientamento giurisprudenziale consolidato dalla Corte di Cassazione (Ordinanze n. 15083 del 05.06.2025 e n. 15670 del 12.06.2025). Questo orientamento stabilisce che, nelle controversie che coinvolgono Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante il corso dei giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nelle liti pendenti alla data di stipula del contratto di cessione tra i commissari liquidatori di tali banche e Intesa Sanpaolo.

Tale principio si applica in conformità con il decreto legge n. 99/2017 (convertito dalla legge n. 121/2017), e riguarda specificamente le controversie relative a rapporti bancari già estinti alla data predetta. Questi rapporti non rientrano tra quelli oggetto del c.d. "insieme aggregato" ceduto a Intesa Sanpaolo.

La Corte ha posto particolare enfasi sull'importanza del decreto legge 99/2017 e del Contratto di cessione per definire l'ambito esatto della cessione e, di conseguenza, per accertare la sussistenza della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo. Dalla disciplina contenuta nel Contratto di cessione, che produce effetti anche nei confronti dei terzi, emerge chiaramente che la determinazione dell'inclusione o meno dei debiti derivanti da rapporti cessati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza (25.06.2017) nel c.d. "Contenzioso pregresso" o nel c.d. "Portafoglio residuo" dipende dall'interpretazione delle intenzioni delle parti contraenti.

L'interpretazione più coerente con l'intenzione dei contraenti è stata quella che considera non l'attività bancaria in sé (come definita dall'art. 10 del Testo Unico Bancario - TUB), ma l'impresa bancaria nel suo complesso. Ciò include l'insieme dei rapporti e dei beni che hanno una rilevanza finalistica per lo svolgimento dell'attività d'impresa della cessionaria, Intesa Sanpaolo. Questa interpretazione distingue nettamente tra ciò che è stato ceduto e ciò che è rimasto fuori dalla transazione, fornendo un quadro giuridico chiaro per la risoluzione delle controversie pendenti. La decisione della Corte d’Appello di Venezia (sentenza n. [numero sentenza non specificato nel testo fornito], depositata in data [data non specificata nel testo fornito]) ha ulteriormente chiarito questi aspetti, consolidando un precedente importante per la gestione delle crisi bancarie e la tutela dei diritti dei risparmiatori.

Mappa del Veneto con Vicenza evidenziata

tags: #banca #popolare #di #vicenza #manzano #matellone